Il pozzo delle Vergini – Fumone
Il pozzo delle Vergini – Fumone
La locuzione latina ius primae noctis ,”diritto della prima notte”, indicherebbe il diritto di un signore feudale di trascorrere, in occasione del matrimonio di un proprio servo della gleba, la prima notte di nozze con la sposa.
Secondo la visione che si affermò nell’età moderna, il servo della gleba era legato alla proprietà padronale, e i vari aspetti della sua vita erano comunque condizionati dal legame con la terra che coltivava e, quindi, anche al feudatario che possedeva i campi. Anche il matrimonio, come altri aspetti della vita sociale, vi era ricompreso e talvolta, per ottenere il consenso ad esso, doveva versare un tributo. La massima espressione di questo stato di subordinazione sarebbe stata la concessione della propria moglie al proprietario terriero per la prima notte di nozze.
LA IUS PRIMAE NOCTIS,
La IUS PRIMAE NOCTIS era una legge arcaica, diffusa nel medioevo nei borghi di campagna, e dava il diritto al Signore di Fumone di poter trascorrere una notte con le future spose, ma se le sventurate non arrivavano vergini al suo cospetto questi le faceva inesorabilmente precipitare nel pozzo.
Appena entrati nell’imponente Castello di Fumone, la prima cosa che vi apparirà d’innanzi è il terribile “Pozzo delle Vergini”, uno stretto e profondissimo pozzo in pietra, sul cui fondo, sembra che fossero infilate lame aguzze. Questo pozzo era la tortura estrema che spettava alle ragazze scoperte “impure”, cioè non vergini, dal signorotto locale, secondo il “Diritto di prima notte”; infatti, secondo questa arcaica legge, diffusa nel Medioevo nei borghi di campagna, le donne appena sposate dovevano trascorrere la loro prima notte di nozze nel letto del potente del paese, e dovevano giungervi vergini, pena la morte, facendole gettare all’interno del pozzo…una straziante morte attendevano le sventurate, ed affacciandoci all’orlo della cavità del pozzo, un misto di terrore e pietà, ancora ci assale.
In ogni caso non si può parlare dello ius primae noctis come di un fenomeno generalizzato del diritto medievale. Oltre all’assenza di riferimenti legislativi ufficiali civili o ecclesiastici va notato come nel medioevo vi furono numerose rivolte dei contadini in occasione delle quali venivano redatte in forma scritta richieste e lamentele dei rivoltosi e in questi testi non si trovano mai accenni allo ius primae noctis, né a soprusi sessuali d’altro genere